Una società controllante estera ha ricevuto interessi dalla propria controllata italiana senza che quest'ultima applicasse la ritenuta fiscale dovuta. Dopo un accertamento, la società italiana ha pagato l'imposta omessa. Successivamente, entrambe le società hanno chiesto la restituzione di quella somma. La Corte di Cassazione ha negato il rimborso, stabilendo un principio chiave: il diritto al rimborso fiscale spetta solo a chi ha effettivamente subito il prelievo economico. La società estera, avendo incassato gli interessi al lordo, non ha subito alcun danno e un rimborso costituirebbe un arricchimento ingiustificato. La società italiana, invece, ha semplicemente saldato un proprio debito tributario, quindi non ha titolo per chiedere la restituzione.
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