L'Agenzia delle Entrate ha notificato tre avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP a un Ente Ecclesiastico, ritenendo commerciale la sua attività di gestione cimiteriale. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, l'Ufficio ha rideterminato le somme dovute tramite un provvedimento di autotutela parziale. L'Ente Ecclesiastico ha versato l'intero importo rideterminato, ma ha sostenuto che il pagamento non costituisse acquiescenza, chiedendo la prosecuzione del giudizio in Cassazione. La Suprema Corte ha invece applicato la disciplina della definizione agevolata in autotutela, stabilendo che il pagamento integrale delle somme rideterminate comporta automaticamente la rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
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