Una contribuente riceve un avviso di accertamento per ricavi non dichiarati e altre irregolarità minori. Impugna solo la contestazione principale, ma i giudici di merito annullano l'intero atto, anche le parti non contestate. La Cassazione ribalta la decisione, dando ragione all'Agenzia delle Entrate. La Corte stabilisce due principi: primo, il rapporto tra detrazione IVA e termine di decadenza è inscindibile, il diritto va esercitato entro la dichiarazione del secondo anno successivo, e il giudice deve verificarlo. Secondo, il giudice non può annullare le parti di un accertamento che il contribuente ha accettato non impugnandole. La sentenza chiarisce i limiti temporali del diritto alla detrazione e i poteri del giudice tributario.
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