L'Amministrazione Finanziaria ha emesso due avvisi di accertamento IRPEF nei confronti di un professionista. Il Contribuente ha avviato un procedimento di accertamento con adesione, che tuttavia non si è mai concluso con un accordo. Confidando in una risoluzione bonaria, il Contribuente non ha impugnato gli avvisi nei termini di legge, facendoli diventare definitivi. Ricevuta la successiva cartella esattoriale, l'ha impugnata chiedendo la rimessione in termini per contestare i vecchi avvisi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che la mancata conclusione dell'accertamento con adesione non giustifica il superamento dei termini di impugnazione. L'istanza di adesione sospende i termini solo per novanta giorni, dopodiché l'atto impositivo diventa definitivo se non impugnato. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del Contribuente, confermando la validità della cartella esattoriale.
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