Un lavoratore, dopo aver prestato servizio nell'Aeronautica Militare con iscrizione all'INPDAP, è passato alle dipendenze di una compagnia aerea privata, iscrivendosi al Fondo Volo. Nel 1997 ha chiesto la ricongiunzione contributiva dei periodi precedenti. L'Istituto Previdenziale ha calcolato i costi senza applicare la rivalutazione degli interessi composti al 4,5%. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituto Previdenziale. I giudici hanno chiarito che, per chi cessa dal servizio pubblico senza diritto a pensione, si applica la costituzione automatica della posizione assicurativa presso l'INPS (secondo la legge del 1958), che non prevede la corresponsione di interessi compensativi da parte della gestione precedente. Di conseguenza, la domanda originaria del lavoratore è stata interamente rigettata.
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