Rimborso IRES: la Cassazione sui crediti da fallimento
Ottenere un Rimborso IRES derivante da una procedura concorsuale richiede il rispetto di precisi passaggi procedurali e temporali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su aspetti cruciali riguardanti l’attualità del credito e gli effetti dell’esecuzione delle sentenze tributarie.
La vicenda: cessione del credito e silenzio rifiuto
Il caso riguarda una società che aveva acquistato un credito d’imposta da una curatela fallimentare. A fronte dell’istanza di rimborso, l’Amministrazione Finanziaria era rimasta inerte, configurando il cosiddetto silenzio rifiuto. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società acquirente, ordinando il pagamento del credito.
L’esecuzione della sentenza non è acquiescenza
Un punto fondamentale trattato dai giudici riguarda il comportamento del Fisco. L’Agenzia delle Entrate aveva erogato il Rimborso IRES prima di notificare il ricorso in Cassazione. La società sosteneva che tale pagamento implicasse l’accettazione della sentenza (acquiescenza). La Suprema Corte ha invece stabilito che pagare per adeguarsi a una pronuncia esecutiva, al fine di evitare l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza, non preclude il diritto di impugnare la decisione.
L’attualità del credito nel Rimborso IRES
Un’altra questione centrale riguardava il momento in cui il credito d’imposta diventa “attuale”. Secondo l’Amministrazione, il credito era solo futuro al momento della cessione, rendendo l’operazione priva di effetti immediati.
Chiusura del fallimento e dichiarazione finale
La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 183 TUIR, il reddito d’impresa per il periodo concorsuale si determina alla chiusura della procedura. Se la notifica della cessione avviene dopo la chiusura del fallimento e dopo la presentazione della dichiarazione fiscale finale da parte del curatore, il credito è da considerarsi attuale e certo. Non è necessario che il Fisco completi il controllo automatizzato per rendere il credito esigibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate basandosi su tre pilastri giuridici. In primo luogo, ha confermato che l’impugnazione limitata a motivi procedurali è valida se richiama correttamente gli atti del primo grado, garantendo la devoluzione della causa al giudice d’appello. In secondo luogo, ha stabilito che l’attualità del credito d’imposta è legata alla chiusura formale del fallimento e alla successiva dichiarazione, rendendo legittima la cessione avvenuta in tale finestra temporale. Infine, ha precisato che il Rimborso IRES non può essere condizionato dal preventivo controllo automatizzato ex art. 36-bis, poiché i termini di decadenza per l’accertamento operano solo per la pretesa erariale e non limitano il diritto del contribuente a ottenere quanto spettante in sede giudiziaria.
Le conclusioni
La decisione ribadisce la tutela del contribuente nei confronti dell’inerzia della Pubblica Amministrazione. Viene confermato che il diritto al Rimborso IRES sorge nel momento in cui la liquidazione fallimentare si conclude e i dati fiscali vengono formalizzati. Per le imprese, questa sentenza offre una garanzia importante: l’adempimento spontaneo del Fisco a una sentenza di secondo grado non deve essere interpretato come una rinuncia definitiva alla difesa, ma allo stesso tempo, la pretesa del rimborso resta solida se fondata su crediti certi e cristallizzati al termine delle procedure concorsuali.
Se l’Agenzia delle Entrate paga un rimborso dopo una sentenza, può ancora fare ricorso?
Sì, il pagamento effettuato per adeguarsi a una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza e non impedisce di presentare ricorso in Cassazione per contestare la decisione.
Quando diventa esigibile un credito d’imposta acquistato da una procedura fallimentare?
Il credito diventa attuale e certo solo dopo la chiusura del fallimento e la presentazione della dichiarazione fiscale finale da parte del curatore fallimentare.
Il rimborso fiscale è sempre subordinato al controllo automatizzato della dichiarazione?
No, il diritto al rimborso non è condizionato dal completamento del controllo automatizzato, poiché il credito non si consolida semplicemente con il decorso dei termini previsti per tale attività.