Un Comune ha notificato un avviso di accertamento per il pagamento dell'ICI fondi immobiliari a una Società di Gestione del Risparmio, responsabile di fondi contenenti immobili pubblici dismessi dallo Stato. La società ha contestato la richiesta tributaria, sostenendo di non essere il soggetto debitore dell'imposta poiché i fabbricati continuavano a essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. I giudici di secondo grado hanno respinto le tesi del gestore, ritenendolo contribuente obbligato. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso della società di gestione. Gli Ermellini hanno stabilito che l'imposta municipale non grava sul gestore del fondo ma sugli enti utilizzatori assegnatari dei singoli beni, annullando definitivamente l'accertamento fiscale del Comune.
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