Una società di factoring, cessionaria del credito di una struttura sanitaria, ha citato in giudizio un'azienda ospedaliera per ottenere il pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento provvisorio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'accreditamento provvisorio non è sufficiente a creare un'obbligazione di pagamento in capo all'ente pubblico. È sempre necessario un apposito contratto stipulato in forma scritta, a pena di nullità, che definisca limiti e modalità delle prestazioni. La Corte ha ribadito che la forma scritta è un requisito essenziale per la trasparenza e il controllo della spesa pubblica, escludendo la possibilità di accordi basati su comportamenti concludenti.
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