Forma scritta contratti PA: il requisito essenziale per i pagamenti
L’erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione richiede rigorosi presupposti legali, tra cui spicca la forma scritta contratti PA. Senza un documento formale, anche le prestazioni effettivamente rese rischiano di non essere mai remunerate.
Il caso delle prestazioni sanitarie senza contratto
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da una società cessionaria di crediti sanitari. Tali crediti erano maturati da una struttura privata per prestazioni rese a favore di un’Azienda Sanitaria Locale in un arco temporale pluriennale. Nonostante l’erogazione dei servizi e alcuni pagamenti parziali già effettuati dall’ente pubblico, il tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda per l’assenza di un contratto scritto tra le parti.
La necessità della forma scritta contratti PA
L’appello si è concentrato sulla tesi secondo cui, in regime di accreditamento provvisorio, la stipula di un contratto scritto non sarebbe stata indispensabile, potendo la prova del rapporto derivare da altri elementi, come la fatturazione non contestata e il comportamento dell’ente. La Corte d’Appello ha tuttavia ribadito l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, confermando che per i contratti della Pubblica Amministrazione il requisito della forma scritta è richiesto a pena di nullità. Tale forma non può essere surrogata da atti interni o comportamenti concludenti del debitore pubblico.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla natura dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, i quali devono necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam. Tale requisito non può essere sostituito da comportamenti concludenti, né dalla mancata contestazione delle prestazioni da parte dell’ente pubblico. L’onere di provare l’esistenza di un contratto valido grava integralmente sul soggetto che richiede il pagamento, il quale deve produrre in giudizio il documento sottoscritto da entrambe le parti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la mancanza di un atto scritto impedisca il riconoscimento del compenso, anche qualora l’amministrazione abbia già corrisposto degli acconti. Il principio di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa impone che ogni obbligazione pecuniaria dell’ente sia sorretta da un titolo contrattuale formale e preventivo, atto a garantire il controllo sulla spesa pubblica.
Le conclusioni
Il rigetto dell’appello evidenzia l’impossibilità di sanare la mancanza della forma scritta attraverso elementi estrinseci o processuali. Per i fornitori di servizi, l’assenza di una convenzione scritta firmata con l’amministrazione competente determina l’irrecuperabilità del credito residuo in sede giudiziale. La sentenza sottolinea che la tutela dell’affidamento del privato soccombe di fronte all’esigenza di certezza dei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione, rendendo fondamentale per ogni operatore economico la verifica preventiva della regolarità formale dei propri accordi con gli enti pubblici. In assenza di tale documento, anche la prova dell’esecuzione delle prestazioni diviene irrilevante ai fini della condanna al pagamento.
Cosa succede se non esiste un contratto scritto con la Pubblica Amministrazione?
Il rapporto è considerato nullo e il fornitore non può pretendere il pagamento forzoso delle prestazioni erogate, poiché la forma scritta è un requisito essenziale per la validità del contratto.
Il pagamento di un acconto da parte della ASL prova l’esistenza del contratto?
No, il pagamento parziale o il comportamento concludente dell’amministrazione non sostituiscono il requisito del contratto scritto e non sanano la sua mancanza.
Si possono cedere i crediti verso una ASL senza il suo consenso?
Sì, secondo la giurisprudenza recente il divieto di cessione senza consenso non si applica ai crediti sanitari, poiché le ASL sono considerate enti estranei alle amministrazioni statali protette da tale norma.