Un'autorità sanitaria locale ha negato il pagamento a una clinica privata per servizi di pronto soccorso erogati nel 2005, adducendo la revoca del servizio e la mancanza di fondi. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della clinica al compenso, stabilendo che essa operava in regime di accreditamento provvisorio ex lege. Tale status, unito alla mancata contestazione da parte dell'autorità sanitaria sull'esistenza di un contratto in sede di appello, ha reso il pagamento obbligatorio nonostante le complessità procedurali.
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