La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10353/2024, ha stabilito che un contratto collettivo aziendale non si applica al lavoratore che, iscritto a un sindacato non firmatario, abbia manifestato il proprio dissenso. La Corte ha chiarito che, per avere efficacia generale (erga omnes) come accordo di prossimità, il contratto deve rispettare i rigidi requisiti di legge, non potendo limitarsi a regolare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. In assenza di tali requisiti, prevale il principio della volontarietà dell'adesione.
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