Tre familiari propongono un accordo di composizione della crisi per sovraindebitamento. Il Tribunale rigetta l'omologa a causa del voto negativo di una banca creditrice. Uno dei debitori ricorre in Cassazione, contestando la validità del voto espresso dall'ufficio contenzioso della banca, ritenuto privo di poteri di rappresentanza. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva che il ricorso non può essere ancora deciso nel merito. Trattandosi di una proposta congiunta, tutti i debitori originari devono partecipare al giudizio. La Corte ordina quindi l'integrazione del contraddittorio, imponendo di chiamare in causa gli altri familiari entro trenta giorni, rinviando la decisione.
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