LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Accollo Dei Debiti

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un negozio giuridico con cui un terzo si impegna a pagare il debito di un'altra persona. Nel contesto del concordato, è l'atto con cui il terzo assuntore si fa carico delle passività dell'impresa fallita.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Concordato con assuntore: la tassazione corretta
Una società ha contestato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un concordato fallimentare. L'Agenzia delle Entrate aveva tassato in misura proporzionale l'accollo dei debiti da parte del terzo assuntore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la corretta tassazione del concordato con assuntore prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale solo sul valore dei beni e dei diritti trasferiti (l'attivo), escludendo dalla base imponibile l'accollo delle passività, in quanto effetto legale naturale dell'operazione e non autonomamente tassabile.
Continua »
Accollo debiti concordato: la Cassazione chiarisce
Una società, in qualità di terzo assuntore in un concordato fallimentare, ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro anche sull'accollo dei debiti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accollo debiti concordato fallimentare rappresenta un effetto legale dell'operazione e, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, è escluso dalla base imponibile. La tassazione proporzionale va applicata solo sul valore degli attivi trasferiti.
Continua »
Accollo debiti concordato: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29849/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di imposta di registro per il concordato fallimentare. Sebbene il trasferimento di beni al terzo assuntore sia soggetto a imposta proporzionale, l'accollo dei debiti concordato deve essere escluso dalla base imponibile. Questa decisione chiarisce che l'assunzione delle passività non costituisce una prestazione patrimoniale autonoma tassabile, ma una componente necessaria e contestuale alla cessione dell'attivo.
Continua »
Accollo debiti concordato fallimentare: la tassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale sull'accollo dei debiti fallimentari da parte dell'assuntore, ritenendola la disposizione fiscalmente più onerosa. La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, chiarendo che la base imponibile per l'imposta di registro è costituita unicamente dal valore dei beni e dei diritti trasferiti all'assuntore. L'accollo dei debiti, essendo una conseguenza legale e accessoria dell'operazione, è escluso dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986, e non può essere considerato un corrispettivo.
Continua »
Tassazione concordato fallimentare: la base imponibile
Una società ha contestato un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativo all'imposta di registro su un decreto di omologa di concordato fallimentare. L'Amministrazione Finanziaria aveva calcolato l'imposta includendo nella base imponibile sia il corrispettivo pagato per l'acquisizione dell'attivo sia l'accollo dei debiti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo un principio chiave sulla tassazione del concordato fallimentare: la base imponibile per l'imposta di registro deve essere calcolata solo sul valore dei beni e diritti trasferiti, escludendo il contestuale accollo dei debiti del fallimento.
Continua »