La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale sull'accollo dei debiti fallimentari da parte dell'assuntore, ritenendola la disposizione fiscalmente più onerosa. La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, chiarendo che la base imponibile per l'imposta di registro è costituita unicamente dal valore dei beni e dei diritti trasferiti all'assuntore. L'accollo dei debiti, essendo una conseguenza legale e accessoria dell'operazione, è escluso dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986, e non può essere considerato un corrispettivo.
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