Un fornitore di energia elettrica, dopo essere stato condannato a rimborsare a un'impresa consumatrice le addizionali provinciali indebite, ha richiesto all'Amministrazione Doganale il rimborso delle somme restituite. L'Amministrazione ha rifiutato il pagamento, sostenendo di non essere il soggetto debitore e che la richiesta fosse tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, confermando che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Dogane. Inoltre, la Corte ha stabilito che il termine per chiedere il rimborso accise energia elettrica non è quello biennale ordinario, ma decorre entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza civile che ha obbligato il fornitore alla restituzione. Vince il fornitore, che ha diritto al rimborso.
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