Una società produttrice di tabacchi, poi fallita, ha ricevuto un avviso di accertamento per accise non pagate. L'atto si basava su un Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) che, a sua volta, rinviava ad atti di un'indagine penale. L'azienda ha impugnato l'avviso, sostenendo che fosse nullo per difetto di motivazione, dato che gli atti penali non erano stati allegati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la motivazione per relationem è valida se il contribuente conosce l'atto principale richiamato (il P.V.C.) e questo riproduce il contenuto essenziale degli altri documenti. Non è necessario allegare tutto, specialmente se il contribuente non dimostra quali informazioni mancanti fossero decisive per la sua difesa. L'Agenzia delle Dogane vince la causa.
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