La Città Metropolitana di Messina ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una Società Energetica per il mancato pagamento di un'addizionale provinciale sull'energia elettrica. La Società Energetica si è opposta, sostenendo che la giurisdizione tributaria fosse competente, non il giudice ordinario. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha confermato che le addizionali provinciali sull'energia elettrica hanno natura tributaria. Pertanto, le controversie relative al loro pagamento rientrano nella competenza del giudice tributario, indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato. Il ricorso della Città Metropolitana è stato rigettato.
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