Un'impresa edile, non pagata dalla società committente fallita, ha agito contro la proprietaria del terreno su cui era stata costruita una villetta. La Corte di Cassazione ha negato il diritto al pagamento, escludendo sia l'applicazione delle norme sull'accessione (art. 936 c.c.) sia l'azione di arricchimento (art. 2041 c.c.). La sentenza chiarisce che l'esistenza di un contratto di appalto e di altri rimedi legali, come le garanzie personali, impedisce al costruttore di rivalersi sul proprietario del fondo, anche se quest'ultimo si è avvantaggiato dell'opera.
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