La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28613/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare. Se il bene oggetto del contratto viene sostanzialmente modificato (in questo caso, con la costruzione di edifici su un terreno), non è più possibile per il promissario acquirente ottenere una sentenza che trasferisca la proprietà del bene trasformato. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva disposto il trasferimento del terreno comprensivo dei fabbricati, sottolineando che la sentenza ex art. 2932 c.c. deve rispecchiare fedelmente l'oggetto del preliminare, che era il solo terreno.
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