Un uomo, accusato di omicidio aggravato e porto illegale di armi, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La difesa ha contestato la validità del prelievo dei residui di polvere da sparo (esame dello stub), sostenendo che si trattasse di un accertamento tecnico irripetibile eseguito senza il necessario preavviso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che il prelievo dei frammenti di polvere da sparo non costituisce un accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale. Di conseguenza, non è richiesto il preavviso alla difesa per la sua esecuzione, in quanto solo la successiva analisi spettroscopica rappresenta l'accertamento vero e proprio, che rimane comunque ripetibile. L'indagato resta quindi in carcere.
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