Un indagato, trovato in possesso di droga, subisce il sequestro del cellulare. Il Tribunale del Riesame annulla questo primo sequestro per mancanza di motivazione. Nel frattempo, però, un consulente tecnico aveva già estratto una copia forense dei dati del telefono. Il Pubblico Ministero emette allora un nuovo provvedimento, disponendo il sequestro della sola copia dei dati. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di questo secondo atto. Ha stabilito che l'annullamento del sequestro del 'contenitore' (il telefono) non rende automaticamente inutilizzabile il 'contenuto' (i dati), che può essere oggetto di un nuovo e autonomo sequestro copia forense, se correttamente motivato.
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