Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato sul "redditometro", sostenendo che non riflettesse la sua reale capacità contributiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio consolidato: l'accertamento redditometrico si basa su una presunzione legale. Spetta all'Amministrazione Finanziaria solo dimostrare l'esistenza dei beni-indice (es. immobili), mentre l'onere di provare che il reddito presunto non esiste, o è inferiore, ricade interamente sul contribuente.
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