Una Fondazione ha chiesto un rimborso fiscale, invocando un'aliquota IRES ridotta per enti di assistenza sociale. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la Fondazione non rispettava i requisiti per l'agevolazione, pur avendo scopi sociali, a causa della gestione di partecipazioni bancarie. La Fondazione ha contestato il **diniego di rimborso fiscale**, affermando che l'Agenzia aveva perso il potere di contestare il credito dopo la scadenza di specifici termini. La Cassazione ha confermato il diritto dell'Agenzia di contestare il credito, anche se i termini per il controllo formale erano scaduti, distinguendo questo dal potere di richiedere un'imposta maggiore. L'inerzia dell'Agenzia non implica il riconoscimento implicito del credito.
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