Una società immobiliare ha proposto ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di Cassazione, lamentando un errore di fatto. Successivamente, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali, provvedendo al pagamento delle rate previste. Di conseguenza, il difensore della società ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti ed escludendo il pagamento del doppio contributo unificato, poiché la causa di estinzione è sopravvenuta alla presentazione del ricorso.
Continua »