L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento catastale di alcuni immobili di un Contribuente, ripristinando la categoria A/7 dopo che questi aveva dichiarato A/3 tramite DOCFA. L'avviso di accertamento è stato impugnato dal Contribuente e ritenuto illegittimo nei gradi di merito per vizio di motivazione e classamento errato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato respinto per mancata osservanza del principio di autosufficienza, non avendo l'Agenzia allegato l'atto impugnato. Il secondo motivo, relativo al classamento catastale, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza di merito si basava su due ragioni autonome. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese processuali.
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