Una contribuente si vede negare l'esenzione ICI abitazione principale per due appartamenti contigui, utilizzati di fatto come un'unica casa, perché non ancora fusi al catasto. Il Comune le invia un avviso di accertamento per l'annualità 2009. La Corte di Cassazione, però, le dà ragione. I giudici stabiliscono un principio fondamentale: ai fini dell'agevolazione fiscale, conta l'utilizzo effettivo dell'immobile come dimora principale, non la sua formale registrazione catastale. La prova dell'uso unitario prevale sulla separazione formale delle unità. La sentenza del giudice precedente, che aveva ignorato le prove fornite dalla contribuente (bollette, spese condominiali), è stata annullata.
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