La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto condannato per spaccio di stupefacenti, focalizzandosi sul diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno stabilito che, per negare tale beneficio, il magistrato non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., potendo basare il proprio giudizio prognostico negativo sugli elementi prevalenti, quali l'abitualità dello spaccio e la gravità delle modalità esecutive. Tali fattori sono stati ritenuti indici inequivocabili di una elevata capacità a delinquere e di un concreto rischio di reiterazione del reato.
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