L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. L'avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale sosteneva che la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'abitualità dell'attività professionale non può essere presunta in modo automatico. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività sia stata svolta con continuità. Di conseguenza, in mancanza di prove sull'abitualità e dato il reddito minimo, l'attività deve considerarsi occasionale, escludendo l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
Continua »