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Abitualità

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335 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Iscrizione alla Gestione separata: niente debiti sotto i 5000 euro
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Avvocato il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'albo forense, ma non alla cassa di categoria per via dei bassi compensi percepiti. Il legale aveva dichiarato un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale. La percezione di guadagni inferiori alla soglia minima costituisce un chiaro indice di non abitualità. L'ente impositore non ha fornito prove contrarie per dimostrare la continuità dell'impegno lavorativo.
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Gestione separata e reddito minimo: vince il legale
L'Ente previdenziale richiedeva a un legale la contribuzione obbligatoria per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'Albo ma non alla propria Cassa di categoria, avendo percepito compensi inferiori a cinquemila euro. Il lavoratore ha impugnato la pretesa contributiva sostenendo l'occasionalità della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda del professionista, rilevando l'assenza del requisito di continuità lavorativa e la mancanza di prove contrarie fornite dall'Istituto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'Ente previdenziale deve provare l'effettiva continuità dell'impegno lavorativo per superare la presunzione di occasionalità legata a guadagni minimi.
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Gestione separata INPS avvocati: niente contributi
L'Ente Previdenziale ha richiesto i contributi per la Gestione separata INPS avvocati a un legale iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria. Il professionista aveva dichiarato redditi inferiori a cinquemila euro annui. I giudici hanno respinto la richiesta dell'Istituto. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio della natura occasionale dell'attività svolta. L'Ente Previdenziale non ha fornito alcuna prova concreta circa l'esercizio continuativo e stabile della professione forense. Di conseguenza, il professionista non deve versare alcuna somma a titolo di contribuzione aggiuntiva, poiché manca il presupposto fondamentale dell'abitualità lavorativa.
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Sorveglianza speciale: quando tre incontri portano alla condanna
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, condannato a cinque mesi di arresto per aver violato il divieto di associarsi abitualmente a soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di sicurezza. L'imputato era stato sorpreso per tre volte in pochi giorni in compagnia di persone con precedenti penali. La difesa ha sostenuto l'occasionalità degli incontri e la brevità degli stessi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che, per configurare il reato, sono necessari plurimi e stabili contatti che dimostrino l'abitualità della frequentazione. Tre episodi ravvicinati nel tempo, uniti ad altri contatti successivi, sono sufficienti a dimostrare la violazione consapevole della prescrizione.
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Iscrizione gestione separata: niente contributi sotto i 5000 euro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro una professionista. L'ente pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, dimostrando il carattere occasionale della sua attività. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione gestione separata richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Il basso reddito costituisce un valido indizio della mancanza di abitualità, escludendo l'obbligo contributivo se l'ente non prova il contrario. Di conseguenza, la professionista non deve pagare i contributi richiesti.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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Iscrizione Gestione separata INPS: albo attivo ma zero debiti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi ritenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione, il cui accertamento spetta al giudice di merito. L'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi, ma non costituiscono una prova automatica di abitualità, specialmente a fronte di un reddito molto basso, che fa presumere la natura occasionale del lavoro. Vince il professionista, mentre l'ente previdenziale viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: escluso l’obbligo con reddito minimo
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS da parte di un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo e munito di partita IVA, aveva percepito nell'anno d'imposta un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale modesto guadagno un indizio della natura occasionale dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo in mancanza di prove contrarie da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un obbligo automatico di iscrizione previdenziale se manca il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale, non potendosi basare su semplici automatismi formali. Il professionista vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Iscrizione Gestione separata INPS: ko se il reddito è minimo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscrivendola d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010. La professionista, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'Iscrizione Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'iscrizione all'albo o la partita IVA non creano un automatismo di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non fosse occasionale, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. Di conseguenza, i contributi non sono dovuti.
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Iscrizione alla Gestione separata: obbligo con basso reddito
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, ritenendo obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2011. La Corte d'appello aveva dato ragione al professionista, escludendo l'obbligo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita una libera professione ordinistica dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento di una soglia minima di reddito. Elementi come la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrano l'abitualità, rendendo irrilevante il basso guadagno. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un Avvocato per l'anno 2010, disponendo l'iscrizione alla Gestione separata INPS d'ufficio. L'Avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (pari a 4.800 euro). La Corte d'Appello ha ritenuto non dovuti i contributi per via della natura occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività professionale. L'Ente pubblico non ha fornito prove dell'abitualità, poiché la sola iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano a dimostrare la continuità del lavoro. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Iscrizione alla Gestione Separata obbligatoria con redditi minimi
Un avvocato contestava la pretesa dell'INPS di riscuotere contributi previdenziali per gli anni in cui il suo reddito professionale era rimasto inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello le aveva dato ragione, ritenendo che il mancato superamento di tale soglia esonerasse dall'obbligo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per chi svolge un'attività professionale in modo abituale, anche se non esclusivo, a prescindere dal reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività autonome occasionali. Di conseguenza, i giudici di merito dovranno verificare se l'attività del professionista fosse effettivamente abituale o occasionale, non potendosi basare solo sul basso reddito.
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Gestione Separata INPS: niente contributi se il reddito è minimo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato a cui erano stati richiesti contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento sul presupposto che la semplice iscrizione all'albo e il possesso della partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Nel caso specifico, il professionista aveva percepito redditi minimi (circa 2.000 euro annui), dimostrando la natura occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'INPS, su cui grava l'onere di provare l'effettiva abitualità dell'attività, ha perso la causa e non potrà pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
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Gestione separata INPS: nullo l’obbligo per i redditi minimi
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2010, pretendendo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. L'avvocato si è opposto, evidenziando di aver percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e di non aver esercitato la professione con il carattere dell'abitualità. La Corte d'Appello ha annullato l'addebito dell'ente previdenziale per mancanza di prove sull'effettivo svolgimento stabile dell'attività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che il basso reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità del lavoro autonomo, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'istituto in assenza di prove contrarie.
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Iscrizione gestione separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2010, sostenendo che l'iscrizione all'albo degli avvocati e il possesso della partita IVA imponessero l'iscrizione gestione separata. La professionista si è opposta, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi e non fanno scattare alcun automatismo. Spetta all'ente previdenziale dimostrare l'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale per pretendere i contributi, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione Gestione Separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, sostenendo l'occasionalità dell'attività. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione ordinistica. L'abitualità va valutata all'inizio dell'attività (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo in base al reddito finale (ex post). Un reddito basso non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’Inps perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, disponendo d'ufficio l'iscrizione alla Gestione Separata. Il professionista, pur iscritto all'albo e titolare di partita IVA, aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti all'albo richiede la prova dell'effettiva abitualità dell'attività. Tale prova spetta all'ente previdenziale e non può essere presunta dalla mera iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Furto da 800 euro: negata la particolare tenuità del fatto
Un uomo, condannato per il furto di due biciclette del valore complessivo di 800 euro, ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che non si può applicare la particolare tenuità del fatto sia per il valore economico non trascurabile della refurtiva, sia per la condotta abituale del soggetto, già autore di altri reati contro il patrimonio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Gestione separata Inps: niente contributi con reddito minimo
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, ha prodotto nel 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro. L'Inps ha richiesto il pagamento dei contributi alla Gestione separata Inps, sostenendo che l'attività fosse comunque abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che il reddito sotto la soglia dei 5.000 euro è un forte indizio di occasionalità dell'attività. Spetta all'Inps dimostrare, con prove concrete come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione di uno studio, che il professionista ha operato con abitualità. Non avendo l'Inps fornito tale prova, l'avvocato non deve versare alcun contributo.
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