La Corte d'Appello ha confermato la validità di una fideiussione a prima richiesta, chiarendo due punti cruciali. In primo luogo, l'omessa iscrizione del servicer nell'albo previsto dall'art. 106 TUB non invalida il mandato sostanziale e processuale, avendo rilevanza solo amministrativa. In secondo luogo, per impedire la decadenza semestrale prevista dall'art. 1957 c.c., in presenza di una clausola a prima richiesta, è sufficiente una diffida stragiudiziale inviata dal creditore.
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