La Corte d'Appello ha affrontato un caso di risoluzione del contratto per inadempimento relativo alla vendita di un natante. Sebbene il venditore avesse già ottenuto la risoluzione del rapporto, la Corte ha stabilito che l'acquirente, avendo alienato il bene a terzi, deve corrisponderne l'equivalente pecuniario. La decisione conferma che la risoluzione del contratto impedisce la richiesta del prezzo ma impone la restituzione del valore del bene non più reperibile.
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