Nomina terzo arbitro: cosa succede se manca l’accordo?
La nomina terzo arbitro rappresenta un passaggio fondamentale quando le parti decidono di risolvere una controversia tramite arbitrato, ma non riescono a trovare un’intesa sulla figura che dovrà presiedere il collegio.
L’intervento del Presidente del Tribunale nella nomina terzo arbitro
Quando un contratto di lavoro autonomo o professionale prevede una clausola compromissoria, le parti si impegnano a non rivolgersi al tribunale ordinario. Tuttavia, se gli arbitri nominati da ciascuna parte non concordano sul terzo nome, l’ordinamento prevede un meccanismo di sblocco affidato all’autorità giudiziaria. L’art. 810 c.p.c. stabilisce infatti che la nomina venga effettuata dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.
La clausola compromissoria e i suoi effetti
In questo caso, il contratto prevedeva esplicitamente un collegio di tre arbitri: uno in rappresentanza del medico, uno in rappresentanza della struttura e il terzo di comune accordo. In difetto di tale accordo, la competenza passa al Tribunale Ordinario di Venezia. Il giudice è chiamato a verificare solo la validità formale della clausola e la persistenza del disaccordo tra le parti.
La sostituzione dell’arbitro per ragioni di convenienza
Un aspetto interessante del provvedimento riguarda la successiva sostituzione del professionista designato. È emerso che l’arbitro inizialmente scelto dal Tribunale aveva difeso il medico in altre cause contro la medesima struttura sanitaria. Tale circostanza ha spinto il professionista a chiedere la propria sostituzione per ragioni di opportunità e convenienza, al fine di garantire l’assoluta imparzialità del procedimento.
le motivazioni
Il Tribunale ha rilevato che, in presenza di una valida clausola compromissoria e del mancato accordo tra i due arbitri già nominati dalle parti, sussistono i presupposti per l’intervento del Presidente ai sensi dell’art. 810 c.p.c. La successiva richiesta di sostituzione è stata accolta poiché l’arbitro inizialmente designato aveva legami professionali pregressi con una delle parti in altri procedimenti. Tale situazione configura ragioni di opportunità volte a salvaguardare la terzietà dell’organo giudicante, elemento essenziale affinché il lodo arbitrale sia legittimo e non impugnabile per vizi di parzialità.
le conclusioni
Il provvedimento conferma l’importanza del Tribunale come garante dell’imparzialità dell’arbitrato. Quando sorge un potenziale conflitto di interessi, la sostituzione tempestiva del terzo componente assicura che la risoluzione della controversia avvenga in modo equo. Questa procedura garantisce l’efficacia dello strumento arbitrale come alternativa sicura alla giustizia ordinaria, permettendo di superare le fasi di stallo burocratico o relazionale tra le parti coinvolte.
Cosa succede se le parti non concordano sulla nomina del terzo arbitro?
In mancanza di accordo tra le parti o tra gli arbitri già nominati, l’art. 810 del Codice di Procedura Civile stabilisce che la nomina venga effettuata dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
È possibile sostituire un arbitro già nominato dal Tribunale?
Sì, qualora emergano motivi di convenienza o potenziali conflitti di interesse, il professionista o le parti possono richiedere la sostituzione per garantire la massima imparzialità del collegio.
Quali verifiche compie il giudice prima di procedere alla nomina?
Il Presidente del Tribunale verifica che la convenzione d’arbitrato non sia manifestamente inesistente, che non preveda un arbitrato estero e che il disaccordo tra le parti sia effettivamente documentato.