Un cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia per ricongiungersi alla famiglia, riceveva un decreto di espulsione e l'applicazione di misure alternative al trattenimento, consistenti nella consegna dei documenti e nell'obbligo di firma. Il Giudice di Pace convalidava tali misure con una motivazione standard e priva di reale analisi delle difese dello straniero, il quale dimostrava di essere in regola con i tempi di soggiorno. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dello straniero e annulla senza rinvio il provvedimento di convalida. La Corte chiarisce che le misure alternative al trattenimento incidono sulla libertà personale e richiedono una motivazione reale e approfondita, non una formula prestampata. Inoltre, il giudice della convalida deve sempre verificare la legittimità dell'espulsione presupposta.
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