La Corte di Cassazione chiarisce che l'acquisto di un diritto di usufrutto da parte di un coniuge in regime di comunione legale non crea automaticamente un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento. Se il contratto limita la durata del diritto alla vita del coniuge acquirente, l'usufrutto si estingue con la sua morte, e il coniuge superstite non può rivendicare la continuazione del diritto. La sentenza distingue nettamente tra co-usufrutto, che cade in comunione, e usufrutto congiuntivo, che richiede una specifica pattuizione. La Corte rigetta sia il ricorso della vedova, che occupava l'immobile ritenendosi titolare del diritto, sia il ricorso incidentale dell'ente proprietario volto a ottenere un risarcimento maggiore.
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