Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo per presunta crisi e totale chiusura. Pochi giorni dopo la risoluzione dei contratti, una società di nuova costituzione ha preso in affitto gli impianti, proseguendo l'identica produzione con gli stessi beni, clienti e fornitori. I dipendenti hanno impugnato i recessi contestando l'occultamento della reale volontà di cedere l'attività. I giudici hanno accertato la natura elusiva della manovra, dichiarando i licenziamenti inefficaci. La Suprema Corte ha confermato la decisione: in presenza di un trasferimento d'azienda, la declaratoria di inefficacia del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro, imponendo il passaggio automatico dei lavoratori alla società subentrante e il risarcimento del danno.
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