La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 713/2024, ha chiarito che l'azione di restituzione di somme versate in esecuzione di un lodo arbitrale, successivamente annullato per difetto di giurisdizione, rientra nella competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo, a cui pure la causa di merito è stata devoluta. Secondo la Corte, il diritto alla restituzione è autonomo, sorge per il solo fatto della rimozione del titolo esecutivo e non è influenzato dalla natura della controversia originaria. Di conseguenza, la richiesta di restituzione può essere avanzata in un separato e autonomo giudizio civile.
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