La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19982/2024, ha stabilito che per determinare la residenza fiscale di un cittadino emigrato in un paradiso fiscale, il centro degli interessi economici e patrimoniali in Italia prevale sui legami familiari. Nel caso esaminato, un contribuente, sebbene anagraficamente residente all'estero, è stato considerato fiscalmente residente in Italia poiché qui manteneva la gestione dei suoi affari, cariche sociali e proprietà. La Corte ha ritenuto inammissibile e infondato il ricorso degli eredi, confermando che l'onere di provare l'effettivo trasferimento del centro degli interessi vitali spetta al contribuente.
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