TOSAP Cavalcavia Autostradale: La Concessionaria Deve Pagare?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di tributi locali. La questione centrale riguarda la TOSAP per cavalcavia autostradale: la società che gestisce l’infrastruttura è tenuta a versare la tassa al Comune per l’occupazione dello spazio sovrastante le strade comunali? La risposta dei giudici è stata affermativa, consolidando un importante principio sulla distinzione tra gestione di un’opera pubblica e titolarità dei benefici fiscali.
I Fatti del Caso: Un Viadotto su Strada Comunale
Il caso ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento fiscale da parte di una nota società concessionaria per la gestione di autostrade. L’avviso richiedeva il pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’anno 2016. L’occupazione contestata era quella generata da un cavalcavia autostradale che sovrastava alcune strade di proprietà di un Comune.
La società concessionaria si opponeva al pagamento, sostenendo che la tassa non fosse dovuta. Sia il tribunale di primo grado che la commissione tributaria regionale avevano respinto le ragioni della società, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Società Concessionaria
La difesa della società si basava su due argomenti principali:
- Appartenenza del bene al demanio statale: Secondo la ricorrente, la costruzione dell’autostrada, opera di interesse nazionale, avrebbe di fatto sottratto lo spazio aereo sovrastante la strada comunale alla disponibilità del Comune, facendolo rientrare nel demanio statale. Di conseguenza, mancava il presupposto stesso della tassa: l’occupazione di un’area comunale.
- Esenzione fiscale: In subordine, la società sosteneva di dover beneficiare dell’esenzione prevista dalla legge per le occupazioni effettuate dallo Stato. Essendo concessionaria di un’opera pubblica statale, riteneva di agire quasi come un’emanazione dello Stato stesso.
L’Analisi della Corte: Distinzione tra Proprietà e Gestione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, offrendo un’analisi dettagliata della normativa e dei principi giuridici applicabili.
La Titolarietà della Strada Resta al Comune
I giudici hanno chiarito un punto cruciale: la costruzione di un’opera pubblica (il cavalcavia) su una strada comunale non comporta un trasferimento automatico della proprietà di quest’ultima allo Stato. Per un simile passaggio di proprietà sarebbe stato necessario un formale atto di trasferimento o un procedimento di espropriazione. In assenza di ciò, la strada sottostante e lo spazio aereo corrispondente rimangono nel demanio del Comune. Pertanto, il presupposto impositivo della TOSAP, ovvero l’occupazione di suolo pubblico comunale, sussiste pienamente.
L’Esenzione per lo Stato non si Estende alla Concessionaria
Questo è il cuore della decisione. La Corte ha ribadito che l’esenzione dalla TOSAP prevista per lo Stato è un’agevolazione di natura soggettiva, cioè legata specificamente all’ente ‘Stato’ e non trasferibile ad altri. La società concessionaria, sebbene incaricata della gestione di un servizio pubblico, è un soggetto giuridico privato, una società per azioni che opera in regime di autonomia imprenditoriale e persegue un proprio fine di lucro. Non può essere considerata una semplice longa manus dell’amministrazione statale. Di conseguenza, l’esenzione non le spetta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul principio che la TOSAP è dovuta dal soggetto che effettivamente realizza l’occupazione, sottraendo l’area all’uso pubblico. In questo caso, l’occupante è la società concessionaria, che utilizza il bene (lo spazio sopra la strada comunale) per svolgere la propria attività d’impresa.
Il fatto che tale attività persegua anche un interesse pubblico è irrilevante ai fini dell’esenzione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere estesa per analogia. La condotta occupativa è posta in essere dalla società in piena autonomia e la tassa è il corrispettivo per l’utilizzo di un bene appartenente a un altro ente.
Le Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce chiaramente che le società concessionarie di opere pubbliche non possono invocare le esenzioni fiscali riservate allo Stato. La gestione di un’infrastruttura di interesse nazionale non esonera dal rispetto degli obblighi tributari verso gli enti locali sul cui territorio l’opera insiste. Le società che gestiscono reti autostradali, ferrovie, o altre grandi opere devono quindi considerare la TOSAP per cavalcavia autostradale e altre occupazioni simili come un costo operativo da includere nella loro pianificazione finanziaria, confermando l’autonomia impositiva dei Comuni anche di fronte a grandi opere infrastrutturali.
La costruzione di un cavalcavia autostradale su una strada comunale trasferisce la proprietà di quest’ultima allo Stato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la strada sottostante resta di titolarità dell’ente territoriale (il Comune), in assenza di un formale atto di trasferimento o di espropriazione. La proprietà del cavalcavia è statale, ma quella della strada sottostante e dello spazio aereo occupato rimane comunale.
La società che gestisce un’autostrada in concessione è esente dal pagamento della TOSAP?
No. L’esenzione fiscale prevista per lo Stato è un’agevolazione soggettiva e non si estende automaticamente alla società concessionaria. Quest’ultima, pur gestendo un’opera di pubblica utilità, è un soggetto giuridico distinto che opera in autonomia e con finalità di lucro, e quindi non può beneficiare delle esenzioni riservate all’ente statale.
Il pagamento della TOSAP è dovuto anche se l’occupazione del suolo pubblico è necessaria per realizzare un’opera di interesse nazionale?
Sì. La tassa è dovuta per qualsiasi tipo di occupazione che sottrae un’area all’uso pubblico generalizzato, indipendentemente dal titolo che la giustifica (concessione, autorizzazione o legge). La natura di opera pubblica non costituisce di per sé una causa di esenzione dal tributo se l’occupazione è effettuata da un soggetto non esente.