Una società operante nel settore nautico ha impugnato il recupero dell'IVA relativo a costi di gestione di imbarcazioni, ritenuti dal fisco non inerenti all'attività d'impresa ma destinati all'uso personale dei soci. Dopo la soccombenza in appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Corte, verificata la regolarità della domanda e il pagamento della prima rata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, confermando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Continua »