Reddito di Cittadinanza e Vincite Nascoste: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affrontato un caso significativo riguardante la percezione indebita del Reddito di cittadinanza. La decisione chiarisce importanti principi sulla valutazione della gravità del reato commesso da chi omette di dichiarare vincite da gioco, confermando la condanna e stabilendo che l’offesa va misurata sull’intero importo illecitamente ottenuto.
Il Caso: Dichiarazioni False per il Reddito di Cittadinanza
Una donna veniva condannata in primo e secondo grado per aver violato la normativa sul Reddito di cittadinanza e l’articolo 316-ter del codice penale. In particolare, le veniva contestato di aver presentato domanda per il beneficio omettendo di dichiarare vincite da scommesse sportive percepite nell’anno precedente. Successivamente, durante il periodo di godimento del sussidio, aveva continuato a percepire ulteriori vincite, omettendo di comunicarle come previsto dalla legge. L’importo complessivo indebitamente percepito ammontava a oltre 12.000 euro.
La sua difesa si basava principalmente sulla tesi che le scommesse fossero state effettuate dal fratello, a sua insaputa. Inoltre, la difesa sosteneva che la condanna per due diverse norme di legge violasse il principio del ne bis in idem e che, in ogni caso, il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità, tale da non essere punibile.
I Motivi del Ricorso e la questione del Reddito di cittadinanza
L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
- Carenza di motivazione: La Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente spiegato perché la versione difensiva (scommesse fatte dal fratello) fosse inattendibile.
- Violazione del principio del ne bis in idem: Essere stata condannata sia per la violazione della legge speciale sul Reddito di cittadinanza (art. 7 D.L. 4/2019) sia per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) avrebbe costituito una duplicazione della sanzione per la stessa condotta.
- Mancata applicazione della non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la valutazione dell’offesa dovesse basarsi sull’importo delle singole rate mensili e non sulla somma totale percepita.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in ogni suo punto.
In primo luogo, ha giudicato logica e coerente la motivazione della Corte d’Appello nell’escludere la tesi del fratello. I giudici hanno evidenziato come l’apertura di una carta di debito, necessaria per accreditare le vincite, richieda l’identificazione personale del titolare. Sarebbe stato impossibile per il fratello spacciarsi per la sorella, data l’evidente differenza di genere.
Sul secondo motivo, relativo al ne bis in idem, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In ogni caso, la Cassazione ha ricordato che l’accertamento dell’identità della condotta richiede una valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Il punto cruciale della sentenza riguarda però il terzo motivo. La Corte ha stabilito che la valutazione della gravità del reato, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., deve essere effettuata considerando l’importo complessivo indebitamente percepito e non la sua frammentazione in singole rate. Il valore finanziario sottratto alla collettività è quello risultante dalla somma di tutti i pagamenti ricevuti sulla base dell’unica condotta fraudolenta iniziale. Pertanto, un importo totale di oltre 12.000 euro non può essere considerato un’offesa di “minima entità”.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: nei reati contro la pubblica amministrazione legati all’indebita percezione di benefici economici continuativi, come il Reddito di cittadinanza, l’offesa al bene giuridico tutelato si commisura all’intera somma illecitamente ottenuta. La parcellizzazione del beneficio in rate mensili non attenua la gravità complessiva del danno arrecato. Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per precisare che la recente abrogazione della legge sul Reddito di cittadinanza non ha determinato un’abolizione del reato (abolitio criminis), ma una successione di leggi penali, poiché le condotte fraudolente sono oggi punite dalla normativa relativa al nuovo “reddito di inclusione”. Questa decisione consolida un orientamento rigoroso a tutela delle risorse pubbliche destinate al sostegno sociale.
Chi ha richiesto il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare vincite da scommesse commette reato?
Sì, la sentenza conferma che omettere di dichiarare somme rilevanti, come le vincite da scommesse, sia al momento della domanda che durante la percezione del beneficio, integra il reato previsto dall’art. 7 del D.L. n. 4/2019 e dall’art. 316-ter del codice penale.
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, si considera la singola rata del reddito di cittadinanza o l’importo totale indebitamente percepito?
La Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare la gravità del fatto si deve considerare l’importo complessivo indebitamente percepito. La frammentazione del beneficio in rate mensili non riduce la gravità del danno economico arrecato allo Stato.
L’abrogazione della legge sul reddito di cittadinanza ha cancellato i reati connessi?
No. La Corte ha chiarito che non si tratta di un’abolizione del reato (abolitio criminis), ma di una successione di leggi penali. Le condotte fraudolente per ottenere sussidi economici rimangono punibili secondo le nuove normative, come quella sul “reddito di inclusione”.