Una società richiedeva un rimborso IVA del 1999. L'Amministrazione finanziaria, vantando dei controcrediti, notificava due provvedimenti di fermo amministrativo. La Corte di Cassazione, con la sentenza 7251/2025, ha stabilito che il fermo amministrativo non è un mero impedimento di fatto, ma un impedimento giuridico che interrompe la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso. La prescrizione, pertanto, non era maturata, in quanto riprende a decorrere solo dalla cessazione della causa impeditiva, come il passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'insussistenza del credito dell'erario.
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