La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13246/2024, ha chiarito la questione sulla giurisdizione del servizio idrico. Un utente ha citato in giudizio la società fornitrice per aver ricevuto acqua non potabile, chiedendo un risarcimento e la riduzione del canone. La società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la competenza di quello amministrativo. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la controversia riguarda un rapporto contrattuale privatistico tra utente e gestore, e non le scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
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