Tre imputati, dopo aver concordato la pena con il Procuratore generale in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e il calcolo della continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato tra le parti e recepito dal giudice d'appello, non può essere modificato unilateralmente. L'unica eccezione che consente il ricorso riguarda l'eventuale illegalità della pena concordata, ipotesi non verificatasi in questo caso. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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