Un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello'. L'imputato lamentava l'illegalità della pena e sollevava questioni di costituzionalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo processuale limita drasticamente i motivi di impugnazione. È possibile ricorrere solo per vizi nella formazione della volontà delle parti o per una pena palesemente illegale, escludendo i motivi a cui si è rinunciato con l'accordo, comprese le questioni di legittimità costituzionale.
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