La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21706/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello basata su un 'concordato in appello'. L'imputato aveva rinunciato ai motivi di merito in cambio di un accordo sulla pena. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta formalizzato l'accordo e rinunciato a specifici motivi, si forma un giudicato su tali punti, precludendo un successivo ricorso in Cassazione basato su di essi. L'impugnazione è consentita solo per vizi nella formazione dell'accordo, per una pena difforme da quella pattuita o per l'applicazione di una sanzione illegale. Poiché il ricorso era generico, è stato dichiarato inammissibile.
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