La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23240/2024, ha dichiarato un ricorso in Cassazione inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. La legge, infatti, impone che l'atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte. Di conseguenza, l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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