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Legge 98/2011 — Sezione Sesta Civile

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141 provvedimenti

Altri anni per Legge 98/2011

Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione contro dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2008 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine fosse decorso. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, escludendo sia la proroga del termine di pagamento sia la sospensione della prescrizione per doloso occultamento dovuto alla mancata compilazione del Quadro RR. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione in presenza di proroghe dei termini di versamento, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione sulla prescrizione contributi previdenziali.
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Gestione separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. Il professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ente, rilevando che l'INPS non aveva dimostrato l'esercizio abituale della professione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'accertamento dell'abitualità dell'attività è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e non può pretendere i contributi richiesti, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non scatta l'obbligo previdenziale.
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Iscrizione alla Gestione separata: quando scatta l’obbligo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale che non comporta il versamento di contributi capaci di generare una pensione autonoma. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe governative (come quella del 2010 per i redditi 2009), e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: l’avvocato perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato, contemporaneamente lavoratore dipendente, il pagamento dei contributi previdenziali per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dichiarato comunque prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria devono effettuare l'iscrizione Gestione Separata INPS per garantire la copertura assicurativa universale. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe di legge, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: l’obbligo anche con redditi minimi
L'INPS ha contestato l'esonero di un ingegnere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva giudicato illegittima l'iscrizione d'ufficio decisa dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione separata scatta per chiunque svolga un'attività professionale abituale, anche se non esclusiva, qualora il reddito non sia assoggettato alla cassa previdenziale di categoria. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'attività abituale l'obbligo sussiste a prescindere dal reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare l'effettiva abitualità dell'attività del professionista.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Gestione Separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (precisamente 3.434 euro). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti iscritti ad albi professionali richiede l'esercizio abituale dell'attività. Se il reddito è inferiore alla soglia di 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale e non occasionale. Non avendo l'ente previdenziale fornito tale prova, l'avvocato non deve pagare alcuna somma.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sul rinvio
Un ingegnere, iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestava la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009). Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è giunta prima del compimento del termine quinquennale di prescrizione. Il professionista perde la causa ed è tenuto al pagamento dei contributi dovuti.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Iscrizione alla Gestione Separata: reddito basso ma contributi dovuti
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, per i redditi prodotti negli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo contributivo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non dimostra da sola l'occasionalità del lavoro. L'abitualità dell'attività professionale va valutata all'inizio (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo alla fine (ex post) in base al guadagno. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere rivalutato dal giudice di merito applicando questi corretti criteri.
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Iscrizione gestione separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha impugnato la sentenza che esentava un professionista dal pagamento dei contributi poiché il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione gestione separata è obbligatoria per chiunque eserciti un'attività libero-professionale in modo abituale, anche se non esclusivo. La soglia di esenzione dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività di lavoro autonomo occasionale. L'abitualità dell'attività deve essere valutata dal giudice sulla base di indizi concreti, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non può essere esclusa automaticamente solo a causa di un basso reddito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito basso ma obbligo attivo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per redditi inferiori a 5.000 euro. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale solo per via del basso reddito. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione Separata dipende dall'esercizio abituale della professione, valutato ex ante tramite indizi come la partita IVA attiva e l'iscrizione all'albo, e non ex post dal solo ammontare del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Gestione Separata INPS: partita IVA non basta per l’obbligo
Una professionista ha impugnato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo un reddito annuo inferiore a cinquemila euro e contestando il carattere abituale della propria attività di avvocato. La Corte d'appello aveva ritenuto obbligatoria l'iscrizione basandosi esclusivamente sull'iscrizione all'albo e sulla partita IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, chiarendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA costituiscono solo presunzioni semplici e non legali di abitualità. Di conseguenza, il giudice di merito deve valutare concretamente tutti gli elementi, compreso il basso reddito, per stabilire se l'attività sia davvero abituale o solo occasionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Ricalcolo della pensione: la Cassazione salva gli arretrati
Tre pensionati hanno chiesto all'INPS il ricalcolo della pensione per ottenere l'importo corretto basato sull'ottanta per cento della base pensionabile. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendola interamente decaduta per il decorso del termine di tre anni previsto dalla legge. I pensionati si sono rivolti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto parzialmente il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la decadenza triennale per la richiesta di ricalcolo della pensione non cancella l'intero diritto. Essa colpisce esclusivamente le differenze sui singoli ratei scaduti prima del triennio precedente alla causa. I ratei successivi restano pienamente esigibili. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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