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Legge 98/2011 — Sezione Sesta Civile

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141 provvedimenti

Altri anni per Legge 98/2011

Iscrizione Gestione Separata INPS: esclusa con reddito minimo
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata a un avvocato per l'anno 2011, nonostante un reddito annuo di soli 403 euro. L'ente previdenziale sosteneva che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione. Un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità dell'attività. Spetta all'INPS dimostrare il contrario, poiché la semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano a far presumere l'abitualità del lavoro svolto.
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Gestione separata INPS: l’errore dell’ente salva l’avvocato
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività professionale svolta, nonostante il professionista avesse un reddito inferiore alle soglie minime per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non ha contestato tutte le autonome motivazioni della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'ente pubblico. Quando una sentenza si fonda su diverse ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte efficacemente, altrimenti il ricorso decade. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi a un Professionista, iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa di categoria, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione separata per gli anni in cui ha esercitato la professione. Il Professionista si è opposto evidenziando un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e il carattere occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che spetta all'ente dimostrare l'abitualità dell'attività professionale. Poiché tale accertamento spetta ai giudici di merito, la Cassazione non può riesaminarlo. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Gestione separata INPS: esente il professionista a basso reddito
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla relativa cassa di previdenza, il pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. La professionista aveva percepito un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'appello ha annullato la pretesa dell'ente pubblico, rilevando che l'attività era occasionale e che l'ente non aveva dimostrato l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che stabilire se un'attività sia abituale o occasionale è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, la professionista non deve pagare alcun contributo e l'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde contro la lavoratrice
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. La contribuente ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti. L'INPS ha sostenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso a causa del doloso occultamento del debito da parte della lavoratrice, la quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione della dichiarazione non equivale a un doloso occultamento del debito e non impedisce all'ente previdenziale di effettuare i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, si applica la ordinaria prescrizione contributi previdenziali a partire dalla scadenza originaria del pagamento.
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Iscrizione gestione separata INPS: la stretta sui professionisti
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con un lavoro dipendente, contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Essendo iscritto all'albo, egli versava alla cassa professionale solo il contributo integrativo di solidarietà, ritenendo ciò sufficiente ad escludere ulteriori obblighi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che l'iscrizione gestione separata INPS è obbligatoria per tutti i redditi da lavoro autonomo che non siano soggetti a un contributo soggettivo mirato a creare una pensione specifica. Il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale verso l'INPS.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ma non alla Cassa Forense, il quale aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata richiede la prova dell'esercizio abituale dell'attività professionale. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato tale abitualità, e in presenza di un reddito sotto la soglia minima, l'obbligo contributivo non sussiste. Il professionista ottiene così l'annullamento dell'addebito e l'INPS viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo sotto i 5.000 euro
Un ingegnere, dipendente pubblico e iscritto all'albo, svolge attività libero-professionale producendo un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'INPS richiede il pagamento dei contributi previdenziali, ma i giudici di merito ritengono non dovuta la somma a causa del basso reddito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento della soglia dei 5.000 euro. Quest'ultimo limite si applica solo alle attività occasionali. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello per verificare se l'attività del professionista fosse abituale o occasionale.
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Gestione separata INPS: obbligo anche con reddito sotto i 5000€
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2009 relativi alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello aveva dichiarato il credito prescritto e non dovuto, poiché il reddito del professionista era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Innanzitutto, ha chiarito che la prescrizione quinquennale non era decorsa, poiché il termine di pagamento originario era stato prorogato al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 6 luglio 2015. Inoltre, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un professionista iscritto all'albo dipende dall'abitualità dell'attività, non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che rileva solo per il lavoro occasionale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: reddito basso contro pretese dell’ente
La Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per un avvocato non iscritto alla Cassa Forense con reddito sotto i 5.000 euro. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento, ma i giudici hanno chiarito che l'obbligo presuppone un'attività professionale abituale. L'abitualità deve essere valutata come scelta iniziale del professionista e provata dall'istituto previdenziale, non potendo essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Poiché l'ente non ha fornito la prova dell'abitualità dell'attività del professionista, il ricorso è stato rigettato, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non sono dovuti contributi.
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Pensionati e Gestione Separata INPS: quando scatta l’obbligo
Un perito industriale in pensione dal 2001 continuava a svolgere attività libero-professionale nel 2006. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per tali redditi. I giudici di merito avevano annullato la pretesa dell'ente, ritenendo il professionista esonerato in quanto iscritto alla propria cassa professionale (EPPI). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sussiste per tutti i lavoratori autonomi i cui contributi versati alla cassa professionale non siano idonei a generare una futura prestazione pensionistica diretta, ma abbiano solo natura solidaristica. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: nullo l’addebito sotto i 5000€
L'INPS ha emesso un avviso di addebito contro un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, pretendendo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha contestato l'atto evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore alla soglia di 5.000 euro e che l'attività non era svolta in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione Separata INPS richiede l'abitualità dell'attività professionale, la cui prova spetta interamente all'ente previdenziale e non può essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito minimo ma contributi dovuti
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla cassa di categoria, per i redditi prodotti in due annualità. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che l'iscrizione Gestione Separata è obbligatoria in caso di esercizio abituale della professione. L'abitualità va valutata ex ante, considerando indici come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non ex post basandosi solo sul basso reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: quando l’avvocato con reddito minimo vince
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi alla Gestione Separata INPS per l'anno 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di iscrizione scatta solo in presenza di un'attività professionale abituale o, se occasionale, al superamento della soglia di 5.000 euro. Poiché l'INPS non ha fornito la prova dell'abitualità dell'attività della professionista, l'avvocato è stato dichiarato esente dall'obbligo contributivo.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritti tali crediti. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista avesse occultato dolosamente il debito, sospendendo così la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Quest'ultimo costituisce un accertamento di fatto che non può essere rivalutato in sede di legittimità. Di conseguenza, trova applicazione la prescrizione contributi previdenziali in favore della professionista.
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Iscrizione Gestione separata INPS: no obbligo sotto i 5000 euro
Un'avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense a causa del reddito inferiore a 5.000 euro si è opposta alla richiesta dell'INPS di iscriversi alla Gestione separata. La Corte d'Appello ha accolto la sua domanda ritenendo l'attività occasionale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'attività professionale fosse comunque abituale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'esercizio abituale della professione. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio di occasionalità e spetta all'INPS dimostrare il contrario con prove concrete. Di conseguenza, l'avvocata ha vinto definitivamente la causa e non deve pagare i contributi pretesi.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o inganno?
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso. L'Ente Previdenziale ha ribattuto che la prescrizione era sospesa perché il contribuente non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando dolosamente il debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Professionista. La Corte di Cassazione, rilevando che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata e che il giudice può determinare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se tale rilievo d'ufficio sia sempre possibile, data l'importanza della questione.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione colposa o dolo?
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008, notificando l'atto nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. L'ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per il doloso occultamento del debito, causato dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i contributi, escludendo il dolo del contribuente. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. La decisione chiarirà l'applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Iscrizione gestione separata: albo professionale non basta
L'INPS ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2007. Il professionista si è opposto, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che non svolgeva l'attività in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione gestione separata non è automatica per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale. L'obbligo scatta solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Se l'attività è occasionale e il reddito non supera la soglia di 5.000 euro, non sussiste alcun obbligo contributivo. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato l'abitualità del lavoro dell'ingegnere, quest'ultimo non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata INPS: niente contributi per redditi minimi
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. L'avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale sosteneva che la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'abitualità dell'attività professionale non può essere presunta in modo automatico. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività sia stata svolta con continuità. Di conseguenza, in mancanza di prove sull'abitualità e dato il reddito minimo, l'attività deve considerarsi occasionale, escludendo l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
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