Un Contribuente ha ricevuto un accertamento fiscale per IRPEF e IRAP. Ha impugnato l'atto, ma il suo appello è stato dichiarato inammissibile. Il Contribuente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua lite era pendente al 1° maggio 2011 e quindi rientrava nella "Definizione agevolata liti fiscali" del D.L. 98/2011, che prevedeva la sospensione dei termini per l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che una controversia è considerata pendente per la "Definizione agevolata liti fiscali" solo se non è diventata definitiva (passata in giudicato) entro il 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto. Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era già divenuta definitiva prima di tale data, rendendo la definizione agevolata inapplicabile.
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