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Legge 98/2011

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542 provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sul rinvio
Un ingegnere, iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestava la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009). Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è giunta prima del compimento del termine quinquennale di prescrizione. Il professionista perde la causa ed è tenuto al pagamento dei contributi dovuti.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Iscrizione alla Gestione Separata: reddito basso ma contributi dovuti
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, per i redditi prodotti negli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo contributivo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non dimostra da sola l'occasionalità del lavoro. L'abitualità dell'attività professionale va valutata all'inizio (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo alla fine (ex post) in base al guadagno. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere rivalutato dal giudice di merito applicando questi corretti criteri.
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Iscrizione gestione separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha impugnato la sentenza che esentava un professionista dal pagamento dei contributi poiché il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione gestione separata è obbligatoria per chiunque eserciti un'attività libero-professionale in modo abituale, anche se non esclusivo. La soglia di esenzione dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività di lavoro autonomo occasionale. L'abitualità dell'attività deve essere valutata dal giudice sulla base di indizi concreti, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non può essere esclusa automaticamente solo a causa di un basso reddito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito basso ma obbligo attivo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per redditi inferiori a 5.000 euro. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale solo per via del basso reddito. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione Separata dipende dall'esercizio abituale della professione, valutato ex ante tramite indizi come la partita IVA attiva e l'iscrizione all'albo, e non ex post dal solo ammontare del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: l’obbligo per gli avvocati senza Cassa
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense (alla quale versava solo il contributo integrativo), contestava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006. I giudici di merito avevano accolto la sua domanda. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa di categoria. Il versamento del solo contributo integrativo non esclude infatti tale obbligo, poiché non genera una vera posizione previdenziale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS vince contro l’ingegnere
Un ingegnere libero professionista contestava la pretesa dell'INPS di riscuotere i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. Il professionista sosteneva di non essere obbligato all'Iscrizione alla Gestione separata poiché versava già il contributo integrativo di solidarietà alla cassa di categoria (INARCASSA), essendo contemporaneamente iscritto a un'altra forma di previdenza obbligatoria per il suo lavoro principale. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale. Di conseguenza, i professionisti che non versano contributi soggettivi utili alla pensione presso la propria cassa professionale sono comunque obbligati all'Iscrizione alla Gestione separata INPS. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: obbligo sì, ma rinvio
Un ingegnere, lavoratore dipendente iscritto a una cassa previdenziale obbligatoria, svolgeva anche attività libero-professionale. Non potendosi iscrivere alla cassa professionale di categoria, versava a quest'ultima solo il contributo integrativo. L'ente previdenziale richiedeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS per i redditi da lavoro autonomo. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché il semplice contributo integrativo non genera una prestazione previdenziale. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista per omessa pronuncia: i giudici d'appello avevano erroneamente considerato assorbite le questioni relative alla prescrizione dei contributi e alle sanzioni applicate. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'appello per decidere su questi specifici aspetti.
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Prescrizione contributi previdenziali: il silenzio non è truffa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009, inviando la richiesta nel 2015. I giudici di merito hanno dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo superato il termine di cinque anni. L'INPS ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione relativa alla decorrenza dei termini e alla possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio, ha rimesso la causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Gestione Separata INPS: partita IVA non basta per l’obbligo
Una professionista ha impugnato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo un reddito annuo inferiore a cinquemila euro e contestando il carattere abituale della propria attività di avvocato. La Corte d'appello aveva ritenuto obbligatoria l'iscrizione basandosi esclusivamente sull'iscrizione all'albo e sulla partita IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, chiarendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA costituiscono solo presunzioni semplici e non legali di abitualità. Di conseguenza, il giudice di merito deve valutare concretamente tutti gli elementi, compreso il basso reddito, per stabilire se l'attività sia davvero abituale o solo occasionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Ricalcolo della pensione: la Cassazione salva gli arretrati
Tre pensionati hanno chiesto all'INPS il ricalcolo della pensione per ottenere l'importo corretto basato sull'ottanta per cento della base pensionabile. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendola interamente decaduta per il decorso del termine di tre anni previsto dalla legge. I pensionati si sono rivolti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto parzialmente il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la decadenza triennale per la richiesta di ricalcolo della pensione non cancella l'intero diritto. Essa colpisce esclusivamente le differenze sui singoli ratei scaduti prima del triennio precedente alla causa. I ratei successivi restano pienamente esigibili. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi Gestione Separata fosse sospesa. Secondo l'INPS, il professionista aveva nascosto dolosamente il debito omettendo di compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno stabilito che la mancata compilazione del quadro RR non equivale a un occultamento doloso del debito, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati altrove. Di conseguenza, i contributi sono prescritti perché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Definizione agevolata: il Fisco tace e il contribuente vince
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione favorevole a un contribuente in materia di IRPEF, IRAP e IVA. Nelle more del giudizio, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, pagando la prima rata e depositando la relativa documentazione. L'amministrazione finanziaria non ha presentato obiezioni. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese di lite a carico di chi le ha anticipate. Il contribuente ottiene così la chiusura definitiva della pendenza tributaria.
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Ricalcolo della pensione: salvi i diritti anche dopo tre anni
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando il diritto del pensionato al ricalcolo della pensione. L'ente sosteneva che il pensionato fosse decaduto dall'azione poiché percepiva l'assegno da oltre tre anni. I giudici hanno invece chiarito che la decadenza triennale non cancella l'intero diritto alla riliquidazione, ma colpisce esclusivamente i singoli ratei maturati oltre i tre anni precedenti alla domanda giudiziale. Di conseguenza, il pensionato ha diritto a ottenere l'adeguamento della pensione tramite il conteggio dei contributi figurativi, perdendo solo le differenze economiche relative alle mensilità più vecchie di tre anni rispetto alla data del ricorso.
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Ricalcolo della pensione: salvi i ratei futuri anche in ritardo
Un pensionato ha richiesto all'ente previdenziale il ricalcolo della pensione per un errato conteggio dei contributi. La Corte d'Appello ha dichiarato l'azione inammissibile per intervenuta decadenza triennale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che la decadenza per la richiesta di ricalcolo della pensione non ha effetto tombale sull'intero diritto. Essa colpisce esclusivamente le differenze economiche sui ratei maturati oltre i tre anni precedenti alla domanda giudiziale, lasciando intatti i ratei successivi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Ricalcolo della pensione: la Cassazione salva i ratei arretrati
Il Pensionato ha chiesto il ricalcolo della pensione per includere alcune indennità nei periodi di contribuzione figurativa. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda ritenendola interamente prescritta per decadenza triennale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Pensionato, stabilendo che la decadenza triennale introdotta nel 2011 non cancella il diritto al ricalcolo della pensione in sé. Essa colpisce esclusivamente i singoli ratei mensili scaduti prima del triennio precedente alla domanda giudiziale (cosiddetta decadenza mobile). Di conseguenza, il diritto a ottenere l'adeguamento della pensione per il futuro rimane intatto, e il Pensionato perde solo le differenze economiche più vecchie di tre anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: il contributo integrativo non salva
Una professionista ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, ritenendo che il versamento del contributo integrativo alla propria cassa di categoria fosse sufficiente a escluderlo. La Corte d'Appello ha invece dato ragione all'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno chiarito che il contributo integrativo ha una funzione meramente solidaristica e non genera alcuna prestazione previdenziale futura per l'iscritto. Di conseguenza, in mancanza del versamento di un contributo soggettivo capace di garantire una vera copertura pensionistica, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per assicurare la tutela previdenziale del professionista.
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